Art. 13.
(Competenze delle regioni).

      1. Le attività attribuite allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono esercitate in forma coordinata con le regioni le quali provvedono all'eventuale elaborazione di modalità operative più idonee per il perseguimento degli obiettivi prefissati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base di programmi pluriennali.
      2. Le regioni definiscono i termini per il conseguimento degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1.
      3. Le regioni presentano, ogni due anni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto sullo stato dell'ambiente, che illustra il grado di attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 1.